Con il Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia” il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa (Fondo Gasparrini) amplia la platea dei beneficiari: previsto l’accesso anche ai lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti.
A. Beneficiari.
- Lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
- lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orario per almeno il 20% (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 (per un massimo di nove mesi);
- lavoratori che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- lavoratori che hanno subito cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Non possono beneficiare della sospensione le famiglie che hanno acquistato la propria abitazione recentemente, precisamente dopo marzo 2019.
Inoltre, sarà inaccessibile anche per tutte quelle giovani coppie, spesso con un componente under 35, per cui è stato attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa per accedere al finanziamento.
B. Modalità della sospensione.
Per i lavoratori che hanno subito una sospensione dell’attività pari ad almeno 30 giorni o una riduzione dell’orario per almeno il 20%, l’interruzione del pagamento delle rate del mutuo avrà una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Per lavoratori autonomi e liberi professionisti la sospensione può arrivare ad un massimo di 9 mesi.
C. Limiti di accesso alla sospensione
- il mutuo non può essere di importo superiore a 250.000 euro;
- l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A/9;
- la domanda deve essere fatta solo dal proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale e titolare del mutuo;
- la sospensione riguarda la quota capitale che comporterà un allungamento del mutuo pari al periodo di moratoria;
- gli interessi maturandi nel periodo di sospensione saranno a carico del titolare del mutuo per il 50% mentre la parte rimanente verrà coperta dal fondo di solidarietà.
D. Come accedere alla sospensione
- In deroga alle regole ordinarie, non serve presentare l’Isee.
- Predisporre la domanda di sospensione (il modello è anche compilabile online al seguente indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf)
- Allegare la documentazione a supporto della richiesta. L’elenco della documentazione da allegare si trova all’interno del modulo e si differenzia in base al tipo di beneficiario.
- Contattare la propria banca per informasi sulle modalità di invio della documentazione.